PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. Le aree demaniali non più interessate all'esercizio della pubblica funzione, ricadenti nel territorio della regione Veneto, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1992 opere di urbanizzazione o costruzioni da parte di enti o privati cittadini a seguito di regolare concessione e quelle, ancorché non edificate, comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune interessato, che provvede all'alienazione forzosa ai richiedenti aventi diritto, una volta sancita da parte dell'ente territoriale competente la cessata funzione idraulica.


Art. 2.

      1. Tutte le aree demaniali che sono state interessate da opere di urbanizzazione ma per le quali permanga una seppur ridotta funzionalità idraulica, accertata o presunta, sono oggetto, a domanda degli interessati, della concessione del diritto di superficie con le modalità previste dalla legge, salvo il caso in cui, a insindacabile giudizio dell'ente territoriale competente, l'occupazione in atto non ne pregiudichi la funzionalità idraulica. La concessione del diritto di superficie è limitata ai soli manufatti che insistono sulla proiezione del sedime demaniale e che siano stati realizzati anteriormente al 31 dicembre 1992. La concessione viene rilasciata dall'ufficio finanziario competente dietro pagamento di una somma stabilita dall'ufficio tecnico erariale.


Art. 3.

      1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai

 

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privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso o in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione deve comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.


Art. 4.

      1. Il prezzo di cui all'articolo 3 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno.
      2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è sita l'area, il quale provvede all'accertamento, mediante consulenza tecnica.
      3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 52 euro.


Art. 5.

      1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla data di determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, salvo il più ampio termine necessario per la decisione del ricorso di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Ove l'atto di compravendita non segua entro il termine di cui al comma 1, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo deve essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
      3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.
      4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, è di competenza del tribunale del luogo in cui è sita l'area acquisita.

 

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Art. 6.

      1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato e il diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.


Art. 7.

      1. L'acquisto delle aree o la concessione hanno valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fanno venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.


Art. 8.

      1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio ha luogo senza corresponsione di indennità.


Art. 9.

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge la legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, cessa di aver efficacia nel territorio della regione Veneto.